TITOLO I
NORME GENERALI
Art. l. Costituzione e durata
1 - La Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Abruzzo (che
assume la denominazione FISM ABRUZZO, Federazione Italiana Scuole Materne
– Regione Abruzzo), è l’organismo associativo, promozionale
e rappresentativo delle Federazioni provinciali delle scuole dell’infanzia
non statali che si qualificano autonome, paritarie e non, e orientano
la loro attività alla educazione integrale della personalità
del bambino, in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
La Federazione aderisce alla F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne
(Fondata a Roma Il 1° marzo 1974). L’associazione non ha fini
di lucro.
2 - La sua durata è illimitata. La sua sede è ubicata presso
la sede dell’Arcivescovado dell’Aquila.
3 - Le scuole materne/dell’infanzia aderenti alle FISM Provinciali
possono promuovere servizi integrati di accoglienza per bambini di età
inferiore a quella prevista per l’ammissione alla scuola dell’infanzia
nell’ambito del sistema di servizi per la prima infanzia.
Art. 2. Obiettivi
La Federazione, con riferimento al Magistero della Chiesa, fa propri i
principi contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U., della Comunità
Europea sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione
Italiana.
Art. 3. Struttura della Federazione e contenuti del patto federativo
1 - La Federazione ha struttura democratica. I componenti gli Organi della
Federazione prestano la propria attività istituzionale in modo
volontario e gratuito. E’ esclusa ogni forma di distribuzione, anche
in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, tra le scuole aderenti,
nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.
2 - Alla Federazione Regionale aderiscono le Federazioni Provinciali costituite
ed operanti sul territorio della Regione Abruzzo.
3 - L’adesione alla Federazione regionale comporta l’accettazione
dello Statuto regionale e di quello nazionale, comportamenti operativi
coerenti con le finalità statutarie, realizzazione di attività
adeguate alle esigenze delle scuole materne federate, puntuale assolvimento
degli oneri federativi, a partire dal versamento della quota associativa.
Art. .4. Scopi e strumenti
1 – La Federazione regionale si propone fini di rappresentanza,
servizio, coordinamento e tutela delle Federazioni provinciali.
In particolare:
a) rappresenta le Federazioni provinciali e le scuole aderenti nei rapporti
con le autorità civili e religiose della Regione Abruzzo;
b) predispone e cura opportuni mezzi e servizi d’informazione che
consentano e realizzino la corretta, tempestiva ed o¬mogenea applicazione
delle normative in tutte le scuole aderenti;
c) predispone un servizio per dialogare proficua¬mente con il M.I.U.R.-Direzione
Regionale - Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, con la Regione,
(Amministrazioni Provinciali e/o Comunali solo su richiesta delle Federazioni
provinciali interessate) e altri Enti pubblici e privati regionali per
il miglioramento ed il potenziamento delle scuole materne/dell’infanzia
e delle Federazioni provinciali;
d) sollecita e propone con adeguata azione provvedimenti legislativi ed
interventi amministrativi ed economici a sostegno delle scuole aderenti;
e) favorisce la qualificazione e la formazione permanente di quanti operano
nella scuola materne/dell’infanzia, mediante proprie iniziative
di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
f) organizza un servizio di segreteria che coordini, orienti ed aiuti
le Federazioni provinciali a realizzare le proprie iniziative.
2 - La Federazione realizza i suoi scopi con gli strumenti più
idonei, tra i quali centri servizi, la stampa di libri e pubblicazioni,
la produzione e la distribuzione di stampati e strumenti multimediali.
3 - La Federazione riconosce agli associati la propria autonomia statutaria,
ed amministrativa, ne rispetta e difende l’autonomia patrimoniale,
nonché la personalità morale e giuridica.
Art. 5. Consulente ecclesiastico
L’Autorità ecclesiastica regionale (Conferenza Episcopale
Regionale) provvede alla nomina di un Consulente ecclesiastico.
Art. 6. Patrimonio sociale
1 - I1 patrimonio della Federazione è costituito:
- dalle quote associative versate dalle Federazioni provinciali;
- da eventuali contributi di Enti pubblici o privati;
- da eventuali proventi di gestione;
- da lasciti, acquisti, donazioni, beni mobili e immobili.
2 - Non esiste fusione di beni tra Federazione regionale e le Federazioni
provinciali. Ogni singolo associato rimane esclusivo titolare dei diritti
e dei doveri inerenti il patrimonio e l'esercizio delle proprie attività
che devono rimanere sempre distinti da quelli della Federazione regionale.
Art.7. Contributi associativi
Gli associati sono tenuti al versamento di quote associative, stabilite
su proposta del Direttivo Regionale ed approvate dal Consiglio Regionale.
Art.8. Gestione finanziaria
1 - La gestione finanziaria della Federazione è suddivisa in esercizi
annuali con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il consuntivo e il preventivo, devono essere predisposti dal Direttivo
Regionale entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere
sottoposti all'approvazione del Consiglio Regionale.
2 - L’eventuale avanzo di gestione andrà a costituire una
riserva per le necessità future della Federazione. In nessun caso
esso potrà essere usato per fini diversi dagli scopi statutari.
TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 9. Organi della Federazione Regionale
1 - Organi della Federazione sono:
- il Consiglio Regionale;
- il Direttivo Regionale;
- il Presidente Regionale, eletto dal Consiglio nel suo seno
- il Collegio dei Probiviri.
2 - Gli Organi della Federazione durano in carica quattro anni.
Art.10. Struttura del Consiglio Regionale
1 - Il Consiglio Regionale è costituito:
a) dai Presidenti delle Federazioni provinciali;
b) da un numero di consiglieri designati dai Consigli direttivi delle
Federazioni provinciali in rapporto di un consigliere ogni 10 o frazione
di 10 scuole aderenti;
c) dal Consulente ecclesiastico regionale;
d) dai Consiglieri Nazionali della F.I.S.M. residenti nella regione;
Art.11. Funzionamento del Consiglio Regionale
1 - I1 Consiglio Regionale è convocato, presieduto e rappresentato
dal Presidente regionale.
2 - Le sedute sono valide in prima convocazione quando è presente
la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti.
3 - Ciascun membro ha diritto ad un solo voto ed è ammessa delega
solo tra i rappresentanti della stessa FISM provinciale.
4 - Le proposte messe in votazione si intendono approvate ove raccolgano
la maggioranza dei presenti. Occorre, invece, la maggioranza del 50% più
uno dei componenti per approvare le modifiche dello Statuto regionale.
5 - I1 Consiglio regionale viene convocato almeno una volta l'anno per
l'approvazione del preventivo e del consuntivo e, viene convocato dal
Presidente per lettera almeno sette giorni prima della riunione.
6 - Il Consiglio Regionale ha compiti di servizio, coordinamento e rappresentanza
delle Federazioni Provinciali.
7 – La convocazione ed il verbale del Consiglio relativo all’elezione
delle cariche regionali - da effettuarsi comunque alla presenza di un
componente la Segreteria nazionale o di un incaricato della stessa - devono
essere inviati alla FISM nazionale da parte rispettivamente del Presidente
“uscente” e del Presidente “entrante”.
Art. 12. Attribuzioni del Consiglio Regionale
1 - Il Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei presenti:
a) Elegge nella prima seduta il Presidente regionale e il Direttivo regionale.
b) Nomina tra i consiglieri un vice presidente e un segretario-tesoriere.
c) Approva il preventivo e il consuntivo.
d) Approva il piano di lavoro annuale
e) Adotta le modifiche dello Statuto.
f) Delibera le quote associative.
g) Delibera iniziative tendenti a tutelare, sostenere e potenziare le
attività delle Federazioni provinciali a favore delle scuole dell’infanzia
e dei servizi per l’infanzia.
h) Elegge i1 Collegio dei Probiviri.
Art.13. Struttura del Direttivo Regionale
1 - Il Direttivo Regionale è costituito:
a) dal Presidente Regionale
b) da n. 3 consiglieri eletti dal Consiglio Regionale
c) dal vicepresidente
d) dal Segretario tesoriere
e) dal Consulente ecclesiastico regionale.
2 - Il Direttivo Regionale si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario.
Art. 14. Attribuzione del Direttivo Regionale
Al Direttivo regionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) Dare esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale e della Segreteria
Nazionale.
b) Redigere il preventivo e il consuntivo
c) Proporre le modifiche dello Statuto
d) Convocare il Consiglio Regionale ordinario ed eventualmente quello
straordinario
e) Proporre le quote associative
f) Promuovere tutte le iniziative che saranno ritenute opportune per il
potenziamento della Federazione.
Art.15. Attribuzione del Presidente
a) Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione regionale,
gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Rappresenta
l'unità della Federazione Regionale, cura che l'attività
della FISM si sviluppi secondo lo spirito e la lettera dello Statuto;
ha le responsabilità della politica federativa e ne dirige tutta
1'attività.
b) Convoca il Direttivo Regionale che presiede
c) Cura i rapporti con la Regione e tutti gli altri Enti Regionali civili
e religiosi, con le singole Federazioni provinciali e con la Federazione
nazionale.
d) Firma la corrispondenza e gli atti dell'Ufficio.
e) In caso di impedimento lo sostituisce il Vicepresidente più
anziano.
Art.16. Il Segretario-Tesoriere
Il Segretario redige i verbali del Consiglio Regionale e del Direttivo
Regionale.
Cura le entrate e le uscite della Federazione. Con la collaborazione della
segreteria regionale, cura la corrispondenza, la tenuta degli atti, l'inventario
dei beni.
Art. 17. Collegio dei Probiviri
1 – Si compone di tre membri effettivi eletti dal Consiglio Regionale,
durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. E' presieduto dall'eletto
con maggior numero di voti.
2 – Il Collegio ha funzioni di pacifico componimento di controversie
e contestazioni tra enti federati, relativamente al rapporto federativo,
o tra essi e la FISM regionale con esclusione di ogni altra giurisdizione.
3 - Le controversie saranno giudicate ex bono et aequo secondo procedure
fissate dallo stesso collegio.
Art. 18. Perdita della qualità di federato
La qualità di federato si perde per estinzione giuridica, per rinuncia,
per gravi e fondati motivi, per la non osservanza dell’art. 3.
Art. 19. Scioglimento
1 - In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio della Federazione regionale,
residuato di ogni passività, verrà ripartito in via proporzionale
al numero delle scuole associate alle FISM provinciali che risultano federate
all'atto dello scioglimento stesso.
2 - Per lo scioglimento della Federazione è necessario la convocazione
di un'apposita Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi dei rappresentanti
degli associati e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il
voto favorevole allo scioglimento della maggioranza assoluta degli associati.
3 - La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio
Direttivo, nella pienezza dei poteri e non in regime di prorogatio, o
da un terzo degli associati.
Art. 20. Sede Operativa
La sede operativa e amministrativa della Federazione coincide di norma
con la sede provinciale che esprime il Presidente.
In questa sede confluiscono gli atti per l'archivio.
Art. 21. Norme conclusive
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto
nazionale della FISM ed alle norme della legge italiana in materia di
associazioni. |